IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002,  recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e   successive
modificazioni,  nell'ambito  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri; 
  Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n.  303
del 1999, secondo cui alla individuazione  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato  presso  la  Presidenza  ed  alla  determinazione  della   loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle Autorita' politiche interessate; 
  Ritenuto   opportuno   procedere   alla   ricognizione   ed    alla
ridefinizione  dell'ordinamento  delle   strutture   generali   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentite le organizzazioni sindacali 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Denominazioni 
 
  1. Nel presente decreto sono denominati: 
  a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive
modificazioni; 
  b) legge: la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  c) Presidente, Vice Presidente e  Presidenza:  rispettivamente,  il
Presidente, il Vice Presidente e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con
funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri; 
  e) Segretariato  generale,  Segretario  generale,  Vice  Segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato  generale,  il  Segretario
generale  ed  il  Vice  Segretario  generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  f) strutture generali  (o  di  livello  dirigenziale  generale):  i
Dipartimenti  della  Presidenza  e  gli  Uffici  autonomi   ad   essi
equiparati,  ai  fini  della  rilevanza  esterna   e   dell'autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte  di  altra
struttura, comprese le  strutture  generali  affidate  a  Ministri  o
Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti  se  affidate  a
Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione  di  Dipartimento  di
una struttura generale non discendono in modo automatico  conseguenze
in materia di trattamento economico del dirigente preposto; 
  g) Uffici: strutture, anch'esse di livello  dirigenziale  generale,
in cui si articolano i Dipartimenti; 
  h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.